martedì 6 marzo 2018

Correttivo CAD: la nuova figura unica del Difensore civico digitale

Il correttivo al Codice dell'Amministrazione digitale ha introdotto una nuova figura nazionale riordinando la precedente disciplina: il Difensore civico digitale nazionale.

La precedente normativa, infatti, prevedeva che tale figura operasse all'interno di ogni amministrazione pubblica.



La disciplina, contenuta nell'art. 17 (dove viene disciplinata un'altra figura di nuova istituzione, quella del Responsabile della transizione digitale) prevede l'istituzione dell'ufficio del Difensore direttamente presso l'AgID.

Il Difensore opera secondo i principi di "terzietà, autonomia e imparzialità" e possono rivolgersi a tale organo qualsiasi soggetto ("chiunque", recita l'articolo pertanto si presuppone cittadini, soggetti privati e pubblici), mediante apposita segnalazione.

L'ambito d'intervento viene definito in maniera abbastanza generica, ovvero "violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione".

Qualora il Difensore ritenesse giustificata la segnalazione invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Inoltre, le inadempienze sono comunicate all'ufficio dell'amministrazione competente per i procedimenti disciplinari.

Sul sito ufficiale dell'AgID è stata predisposta un'apposita area con un approfondimento sulla figura. In particolare, viene definito quali sono gli ambiti di non competenza:
il difensore non svolge funzioni di risoluzione o mediazione di eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.
A titolo di esempio possiamo definire alcuni spunti per i quali potrebbe essere auspicabile un'intervento del Difensore (rimanendo all'interno del CAD)

  • Mancato utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le altre PA o con i privati (art. 12, co.2). Ad esempio:
    • Obbligo di utilizzo della raccomandata o della lettera;
    • Impossibilità di utilizzo della PEC
  • Comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni solo con modalità cartacea (art. 47, co. 1)
  • Impossibilità di accesso ai dati delle PA con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di altre PA e privati (art. 50, co.1)
  • Impossibilità di accesso o inesistenza del sito web istituzionale (art. 53)
    • Sito web non usabile da parte delle persone disabili
    • Sito web incompleto, non chiaro, non affidabile, complesso
    • Sito che non contiene dati di cui al D.Lgs 33/2013 (Competenza anche ANAC)
  • Mancato avvio del procedimento in presenza di valide istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici (art. 65)


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