giovedì 5 settembre 2019

La contabilità economico patrimoniale nel D.lgs 118/2011. Corso gratuito e online

La legge 196/2009 ha avviato un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, denominato armonizzazione contabile, diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili e aggregabili

La previgente contabilità pubblica non svolgeva correttamente la funzione conoscitiva in quanto consentiva l’adozione di sistemi contabili diversi, di schemi di bilancio differenti e principi contabili non uniformi.

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica disposta dalla legge n. 196 del 2009 e della legge per l’attuazione del federalismo fiscale n. 42 del 2009

La riforma contabile degli enti territoriali è stata definita dal D.lgs n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal D.lgs 126 del 2014.

Nel 2011, il D.lgs 118 del 2011 ha definito i principi generali della riforma degli enti territoriali nel titolo primo e rinviato l’individuazione dei contenuti specifici della riforma ad un successivo decreto legislativo integrativo, da emanare in considerazione dei risultati di una sperimentazione

Il D.lgs 126 del 2014:
  • integra e modifica il d.lgs 118/2011, attraverso l’inserimento di norme di dettaglio e degli allegati necessari per l’applicazione della riforma (schemi di bilancio, piano dei conti e principi contabili), 
  • definisce l’ordinamento contabile delle regioni (titolo terzo del Dlgs 118/2011)  aggiorna il TUEL (titolo quarto del Dlgs 118/2011) ai principi della riforma, 
  • adegua la definizione dei indebitamento degli enti territoriali di cui all’art. 3, comma 17, l. 350/2003 (aggiungendo il leasing finanziario, il residuo debito garantito a seguito dell’escussione delle garanzie).

L’armonizzazione conserva la distinzione tra gli enti:
  • in contabilità finanziaria, che devono adottare la contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; 
  • in contabilità economico-patrimoniale, cui è richiesta una riclassificazione dei propri incassi e pagamenti secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria (tassonomia attraverso SIOPE e classificazione per missioni e programmi)

La CONTABILITÀ’ FINANZIARIA costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione; E’ prevista l’adozione del bilancio finanziario autorizzatorio almeno triennale, di competenza e di cassa (le previsioni di cassa solo per il primo anno)

LA CONTABILITÀ’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ha il fine di:
  1. rappresentare l’equilibrio economico tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate; 
  2. garantire l’aggiornamento del conto del patrimonio; 
  3. consentire l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascun ente con i propri enti, aziende e società.
Le rilevazioni della contabilità finanziaria costituiscono la misura finanziaria dei fatti gestionali rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale:

  • I ricavi sono rilevati unitamente all’accertamento delle entrate dei primi tre titoli di bilancio e dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in c/capitale; 
  • i costi sono rilevati al momento della liquidazione delle spese del primo titolo di bilancio, salvo che per i trasferimenti correnti, in c/capitale e i contributi agli investimenti, per i quali si fa riferimento all’impegno;
Gli strumenti dell’armonizzazione dei sistemi contabili previsti decreto legislativo n. 118/2011 sono:

  1. Piano dei conti integrato,
  2. Schemi di bilancio comuni
  3. Regole contabili uniformi
  4. Bilancio consolidato

Sul sito OpenSNA è possibile trovare un percorso formativo completo sulla contabiltà economico patrimoniale


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