Possiamo definire la Pubblica Amministrazione come l'insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni dirette alla cura degli interessi pubblici.
L'art. 1 della legge 241/90 prescrive con riferimento all'attività amministrativa che questa deve perseguire i fini determinati dalla legge, pertanto la PA secondo il principio di legalità esercita le sue funzioni trovando il fondamento del suo potere nella legge.
A tale principio di legalità, detto formale, si affianca un principio di legalità sostanziale che vede la PA agire non solo nei limiti e sulla base di una previsione di legge ma anche in conformità alla disciplina sostanziale della legge.
L'art. 97 della Costituzione prescrive una riserva di legge secondo la quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge al fine di assicurare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Principio di buon andamento secondo il quale la PA deve agire nel perseguimento dell'interesse pubblico con efficacia ed efficienza ed inoltre non deve agire con discriminazione nei confronti dei soggetti che sono coinvolti nella sua azione.
L'art. 1 del d.lgs 165/2001 nel definire l'ambito soggettivo di applicazione del codice precisa cosa si intende per PA, ovvero tutte le amministrazioni dello stato, incluse scuole, enti locali e territoriali, associazioni, consorzi università enti pubblici, ecc.
La PA Digitale
Con la PA digitale si intende non solo un nuovo modello di amministrazione che utilizza tecnologie avanzate ma soprattutto un nuovo modello di organizzazione pubblica che si basa su principi di trasparenza, di accesso telematico, sull'amministrazione "senza carta", su servizi in rete, sull'uso di portali interattivi, firme elettroniche, archivi informatici, identità digitali, ecc.
Nella PA digitale il "dato" ovvero l'informazione assume un valore come risorsa primaria per le attività di governo, programmazione, gestione, monitoraggio e controllo.
L'amministrazione digitale opera, pertanto, prevalentemente mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di attuare la semplificazione amministrativa e i principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Il d.lgs 39/93 recante le "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è stato il provvedimento che ha avviato il processo di digitalizzazione della PA stabilendo principi e criteri per la corretta automazione dell'azione amministrativa.
Il decreto ha dettato le norme sulla progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi per le amministrazioni centrali dello stato.
Le finalità sono quelle di attuare un miglioramento dei servizi, della trasparenza, potenziamento dei strumenti di supporto per le decisioni politiche e di contenimento dei costi dell'azione amministrazione. I criteri in base al quale verranno utilizzati i sistemi informativi sono sono quelli dell'integrazione dei sistemi informativi, del rispetto degli standard e del collegamento con il sistema statistico nazionale.
L'art. 3 stabilisce per la prima volta nell'ordinamento il principio secondo cui gli atti amministrativi sono predisposti mediante sistemi informativi automatizzati introducendo al contempo un primo esempio di firma elettronica, ovvero una firma stampata sul documento. Anche se non si tratta di una firma tecnologica ma solo di una riproduzione a stampa del nominativo del responsabilità dell'atto.
La norma ha poi costituito l'AIPA, l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione con il compito di attuare il processo di automazione e l'introduzione dell'informatica nella PA mediante l'attuazione di circolari, linee guida e norme tecniche.
Il successivo d.lgs 59/97, norma che ha avviato la riforma "Bassanini", nell'attuare il c.d. decentramento amministrativo a "costituzione invariata" ha sancito la validità giuridica del documento informatico: “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centosettanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge […]” (art. 15, comma 2).
La Legge Bassanini, impone in particolare due principi: la semplificazione delle procedure amministrative; il federalismo amministrativo, cioè il perseguimento del massimo decentramento realizzabile con legge ordinaria, senza modifiche costituzionali.
Il successivo d.lgs 59/97, norma che ha avviato la riforma "Bassanini", nell'attuare il c.d. decentramento amministrativo a "costituzione invariata" ha sancito la validità giuridica del documento informatico: “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centosettanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge […]” (art. 15, comma 2).
La Legge Bassanini, impone in particolare due principi: la semplificazione delle procedure amministrative; il federalismo amministrativo, cioè il perseguimento del massimo decentramento realizzabile con legge ordinaria, senza modifiche costituzionali.
Il successivo DPR 513/97 contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha poi introdotto per la prima volta le definizioni di documento informatico, firma digitale, chiave biometrica, certificazione delle firme.
La disposizione ha sancito l'efficacia di scrittura privata al documento informatico sottoscritto ocn firma digitale.
Nel preambolo della norma sono riportate le maggiori disposizioni normative che sono necessariamente da ricollegare al Codice.
Viene innanzitutto citata la Costituzione con riferimento all'articolo 117 secondo comma, lettera r. La riforma costituzionale del titolo V avvenuta con la legge costituzionale 3/2001 nel ridisegnare le attribuzioni dello Stato, Regioni ed Enti Locali ha sancito la competenza esclusiva dell'attività di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale a favore dello Stato.
Viene citata la norma sulla semplificazione amministrativa che prevede proprio lo strumento della codificazione ai fini del riassetto e per rimediare alla frammentazione normativa.
A seguire il DPR 445/00 il cui CAD rappresenta la sua evoluzione normativa e il decreto legislativo 165/2001. E, con riferimento al Testo Unico del Pubblico Impiego, il CAD conferma il modello generale di organizzazione della PA fondato sul principio di separazione tra funzioni di governo di programmazione e funzioni dirigenziali di gestione.
Il Codice è strutturato in capi che disciplinano i principi generali, formazione dei documenti informatici, la trasmissione, i dati delle PA, regole tecniche e l'SPC
Nella prima parte sono riportate le definizioni, tra le quali quelle di documento informatico inteso come la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, documento analogico come rappresentazione non informatica, firma digitale.
L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo, esso si applica alle amministrazioni centrali, territoriali, e ai privati per quanto riguarda il documento informatico, firma digitale e PEC.
Il Codice introduce nel nostro ordinamento anche una serie di diritti per i cittadini quali: Il diritto dei cittadini e delle imprese all'uso delle tecnologie informatiche per comunicare con le P.A. (art.3); il diritto alla partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo informatico (art.4); il diritto di effettuare i pagamenti con modalità informatica (art.5)
Anche se l’assetto normativo risulta completo esso si presenta in modo frammentato e pertanto nasce la necessità di un riordino normativo: il DPR 445/2000 provvede ad un primo riordino del settore, il testo unico in materia di documentazione normativa raccoglie e coordina le norme per la redazione e gestione dei documenti informatici.
La norma è stata un punto di riferimento importante per diversi anni, ha definito in modo puntuale il concetto di documento amministrativo, documento informatico, sancito la facoltà di sostituire i documenti degli archivi e gli atti soggetti a conservazione con riproduzioni su supporti ottici.
Il testo prescrive la validità a tutti gli effetti di legge del documento informatico prescrivendo che lo stesso sottoscritto con firma digitale soddisfano il requisito della forma scritta e l'efficacia probatoria, definisce la firma digitale, la certificazione della stessa.
Nel frattempo con la nascita del Codice della Privacy si prende atto della delicatezza del trattamento dei dati personali a livello informatico, il Codice quindi adotta le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici.
Il Codice dell'amministrazione digitale
Con la legge di semplificazione del 2001 il governo viene delegato ad intervenire nel riassetto della materia della società dell’informazione. Nasce il decreto legislativo 85/2005, il Codice dell'amministrazione digitale.Nel preambolo della norma sono riportate le maggiori disposizioni normative che sono necessariamente da ricollegare al Codice.
Viene innanzitutto citata la Costituzione con riferimento all'articolo 117 secondo comma, lettera r. La riforma costituzionale del titolo V avvenuta con la legge costituzionale 3/2001 nel ridisegnare le attribuzioni dello Stato, Regioni ed Enti Locali ha sancito la competenza esclusiva dell'attività di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale a favore dello Stato.
Viene citata la norma sulla semplificazione amministrativa che prevede proprio lo strumento della codificazione ai fini del riassetto e per rimediare alla frammentazione normativa.
A seguire il DPR 445/00 il cui CAD rappresenta la sua evoluzione normativa e il decreto legislativo 165/2001. E, con riferimento al Testo Unico del Pubblico Impiego, il CAD conferma il modello generale di organizzazione della PA fondato sul principio di separazione tra funzioni di governo di programmazione e funzioni dirigenziali di gestione.
Il Codice è strutturato in capi che disciplinano i principi generali, formazione dei documenti informatici, la trasmissione, i dati delle PA, regole tecniche e l'SPC
Nella prima parte sono riportate le definizioni, tra le quali quelle di documento informatico inteso come la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, documento analogico come rappresentazione non informatica, firma digitale.
L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione soggettivo, esso si applica alle amministrazioni centrali, territoriali, e ai privati per quanto riguarda il documento informatico, firma digitale e PEC.
Il Codice introduce nel nostro ordinamento anche una serie di diritti per i cittadini quali: Il diritto dei cittadini e delle imprese all'uso delle tecnologie informatiche per comunicare con le P.A. (art.3); il diritto alla partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo informatico (art.4); il diritto di effettuare i pagamenti con modalità informatica (art.5)
Assume di fondamentale importanza l'obbligo per le PA di organizzare la propria attività mediante le tecnologie dell'informazione, è sancito il diritto della partecipazione al procedimento amministrativo e quello di accesso agli atti in modalità telematica.
Il codice prescrive l'obbligo di comunicazione tra le PA e tra queste e le imprese in modalità telematica oltre all'utilizzo della PEC per i cittadini che hanno comunicato preventivamente il loro indirizzo.
Il documento informatico trasmetto con mezzi telematici diventa valido e rilevante ai fini di legge e la sua idoneità a soddisfare la forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, se invece il documento informatico è sottoscritto con firma elettronica ha piena efficacia ai sensi del codice civile
Il codice prescrive l'obbligo di comunicazione tra le PA e tra queste e le imprese in modalità telematica oltre all'utilizzo della PEC per i cittadini che hanno comunicato preventivamente il loro indirizzo.
Il documento informatico trasmetto con mezzi telematici diventa valido e rilevante ai fini di legge e la sua idoneità a soddisfare la forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, se invece il documento informatico è sottoscritto con firma elettronica ha piena efficacia ai sensi del codice civile
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