mercoledì 13 settembre 2017

I controlli interni nella PA

La Legge 59/1997, la prima disposizione normativa della riforma Bassanini, nell'attuare il c.d. decentramento fiscale e nel procedere con la generale riforma della PA per la semplificazione amministrativa, individua, nell'art. 11, lettera c una delega al governo per il riordino e il potenziamento di meccanismi e strumento di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle PA.


In applicazione della delega è stato emanato il D.lg. 30 luglio 1999, n. 286 rubricato come "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha disciplinato, in modo più puntuale, l'introduzione di quattro tipi di controlli interni per le amministrazioni statali.

Le diverse tipologie di controllo interno si classificano in base alle finalità per cui il controllo è attuato, distinguendosi: un controllo di regolarità amministrativa e contabile; un controllo di gestione; una valutazione della dirigenza e un controllo strategico.

Con il nuovo decreto si abbandona il modello astratto tradizionale di Amministrazione pubblica caratterizzato da una ponderazione degli interessi pubblici unilaterale dando avvio ad un nuovo modello basato sul raggiungimento degli obiettivi nell'ambito di programmi e progetti, viene pertanto superato il modello dell'amministrazione dell'adempimento in favore di una PA orientata invece al risultato.

I controlli individuati sono

1) il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che ha l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (art. 2);

2) il controllo di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati anche mediante tempestivi interventi di correzione (art. 4);

3) la valutazione del personale con incarico dirigenziale (art. 5);

4) la valutazione ed il controllo strategico, con cui si vuole verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.(art. 6).

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha l'obiettivo di garantire la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi di revisione aziendale.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione è diretto a verificare l’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

L'obiettivo è di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione.

Sono sottoposti a tale controllo l’unità organizzativa per valutarne il rendimento ed in particolare esso sottopone all'analisi l'economicità ovvero della corretta utilizzazione dei mezzi rispetto ai fini.

Per attuare in modo corretto la procedura di controllo di gestione l'amministrazione deve prima di tutto definire alcuni parametri necessari, quali le unità responsabili che si occuperanno della progettazione del controllo di gestione e quelle presso cui si intendono effettuare le rilevazioni (i centri di costo). 

Occorre inoltre definire le procedure e i soggetti i soggetti che devono conseguire gli obbiettivi di gestione e le le modalità di rilevazione e di ripartizione dei costi tra i diversi centri di costo, 

Infine, ai fini del monitoraggio l'amministrazione deve definire gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità (sistema dei parametri-obiettivi).

La valutazione del personale con incarico dirigenziale,

La valutazione del personale con incarico dirigenziale, viene introdotto dal D.L.vo 29/1993. Tale legge ha fissato il principio della separazione fra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa, prevedendo di conseguenza l'istituzione di servizi di controllo interno o nuclei di valutazione per far emergere e valutare la responsabilità - attribuita in via esclusiva ai dirigenti - dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

La valutazione dei dirigenti è stata così espressamente collegata in gran parte agli obiettivi fissati ed ai risultati raggiunti. Il D.L.vo 286/1999, con il quale l'art. 20 in esame è stato abrogato, fonda, invece, la valutazione sulle prestazioni e sulle competenze organizzative, tenendo conto anche dei dati del controllo di gestione relativi ai risultati dell'attività amministrativa, anche se non in via esclusiva.

Il D.L.vo in esame ha posto, inoltre, tre princìpi che hanno reso maggiormente garantistico il procedimento per i dirigenti. Viene previsto un "doppio grado" di valutazione, per cui deve sussistere una valutazione di prima istanza da sottoporre all'approvazione del valutatore di seconda istanza; la valutazione deve, inoltre, avvenire sulla base della conoscenza diretta dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza assicurando al dirigente la partecipazione al procedimento.

La valutazione ed il controllo strategico è un'attività legata alla programmazione strategica e connessa all'attuazione delle politiche, intendendo l'attuazione come effettiva realizzazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.




Nessun commento:

Posta un commento